Gli assegni circolari non trasferibili saranno inviati via posta A/R al domicilio dei creditori oppure al domicilio degli avvocati delegati. Saranno gli stessi avvocati domiciliatari a confermare o meno alla curatela via PEC la volontà di ricevere gli assegni dei creditori assistiti al proprio domicilio.
Nel plico sarà contenuto il modulo da compilare con l’indicazione del codice IBAN e da inviare alla curatela secondo le indicazioni riportate sul modulo stesso.
Per problemi di domicilio postale attenersi a queste indicazioni:
- Il creditore rappresentato da un avvocato riceverà il plico:
- al
proprio domicilio nel caso in cui il proprio avvocato abbia comunicato
alla curatela la volontà di NON RICEVERE i plichi dei propri assistiti
al proprio domicilio mediante l’invio di una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
- Nel caso in cui il creditore ABBIA cambiato domicilio deve comunicare la variazione con il nuovo indirizzo inviando una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
- Nel caso in cui il creditore NON ABBIA cambiato domicilio deve attendere il plico al proprio domicilio, comunicato al momento dell’insinuazione.
- al
proprio domicilio nel caso in cui il proprio avvocato abbia comunicato
alla curatela la volontà di NON RICEVERE i plichi dei propri assistiti
al proprio domicilio mediante l’invio di una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
- al
domicilio del proprio avvocato nel caso in cui lo stesso abbia
comunicato alla curatela la volontà di RICEVERE i plichi dei propri
assistiti al proprio domicilio mediante l’invio di una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
- Nel caso in cui l’avvocato domiciliatario ABBIA cambiato il proprio domicilio deve comunicare la variazione con il nuovo indirizzo inviando una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
- Nel caso in cui l’avvocato domiciliatario NON ABBIA cambiato domicilio deve attendere i plichi al proprio domicilio, comunicato al momento dell’insinuazione.
- Nel caso l’avvocato domiciliatario di un creditore residente all’estero:
- NON VOGLIA RICEVERE l’assegno dell’assistito, deve inviare una PEC alla curatela con l’indicazione del codice I-BAN dell’assistito, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
- VOGLIA RICEVERE l’assegno dell’assistito, deve attendere il plico al proprio domicilio.
- Il creditore non rappresentato da un avvocato riceverà il plico al proprio domicilio
- Nel caso in cui il creditore ABBIA cambiato il proprio domicilio deve comunicare la variazione con il nuovo indirizzo inviando una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
- Nel caso in cui il creditore NON ABBIA cambiato domicilio deve attendere il plico al proprio domicilio, comunicato al momento dell’insinuazione.
- Il creditore deceduto a favore di eredi:
- nel
caso in cui il decesso è stato già comunicato e sono stati forniti i
documenti della successione alla curatela con conseguente aggiornamento
del piano di stato passivo, se
- Il creditore e gli eredi sono rappresentati da un avvocato questi ultimi riceveranno il plico nel quale l’assegno avrà l’importo pari alla quota parte del credito:
- ai
propri domicili nel caso in cui il proprio avvocato abbia comunicato
alla curatela la volontà di NON RICEVERE i plichi dei propri assistiti
al proprio domicilio mediante l’invio di una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
- Nel caso in cui uno o più eredi abbiano cambiato domicilio ciascun erede deve comunicare la variazione con il nuovo indirizzo inviando una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
- Gli eredi che NON hanno cambiato domicilio devono attendere il plico al proprio domicilio, comunicato alla curatela.
- ai
propri domicili nel caso in cui il proprio avvocato abbia comunicato
alla curatela la volontà di NON RICEVERE i plichi dei propri assistiti
al proprio domicilio mediante l’invio di una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
- Il creditore e gli eredi sono rappresentati da un avvocato questi ultimi riceveranno il plico nel quale l’assegno avrà l’importo pari alla quota parte del credito:
- al
domicilio del proprio avvocato nel caso in cui lo stesso abbia
comunicato alla curatela la volontà di RICEVERE i plichi dei propri
assistiti al proprio domicilio mediante l’invio di una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
- Nel caso in cui l’avvocato abbia cambiato il proprio domicilio deve comunicare la variazione con il nuovo indirizzo inviando una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
- Il creditore e gli eredi non sono rappresentati da un avvocato questi ultimi riceveranno il plico nel quale l’assegno avrà l’importo pari alla quota parte del credito al proprio domicilio
- Nel caso in cui uno o più eredi abbiano cambiato domicilio ciascun erede deve comunicare la variazione con il nuovo indirizzo inviando una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
- Gli eredi che NON hanno cambiato domicilio devono attendere il plico al proprio domicilio, comunicato alla curatela.
- nel caso in cui il decesso è stato comunicato ma non sono stati inviati i documenti alla curatela, se
- Il creditore e gli eredi sono rappresentati da un avvocato uno di questi ultimi riceverà il plico nel quale l’assegno avrà l’importo pari al credito del creditore deceduto ed intestato a “eredi sig….”:
- al proprio domicilio nel caso in cui il proprio avvocato abbia comunicato alla curatela la volontà di NON RICEVERE i plichi dei propri assistiti al proprio domicilio mediante l’invio di una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
- al
domicilio del proprio avvocato nel caso in cui lo stesso abbia
comunicato alla curatela la volontà di RICEVERE i plichi dei propri
assistiti al proprio domicilio mediante l’invio di una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
- Nel caso in cui l’avvocato abbia cambiato il proprio domicilio deve comunicare la variazione con il nuovo indirizzo inviando una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
- Il creditore e gli eredi sono rappresentati da un avvocato uno di questi ultimi riceverà il plico nel quale l’assegno avrà l’importo pari al credito del creditore deceduto ed intestato a “eredi sig….”:
- Il creditore e gli eredi non sono rappresentati da un avvocato uno di questi ultimi riceverà il plico nel quale l’assegno avrà l’importo pari al credito del creditore deceduto ed intestato a “eredi sig….” al proprio domicilio
- nel caso in cui il decesso non è stato comunicato alla curatela, uno degli eredi riceverà un assegno intestato al creditore deceduto e sarà loro cura andare in banca a riscuotere l’assegno.