lunedì 25 luglio 2016

Avviso importante a tutti gli obbligazionist DEIULEMAR

La curatela ha diramato un comunicato riguardo la distribuzione degli assegni per il secondo riparto ai creditori chirografi dell’1% del credito vantato.

Gli assegni circolari non trasferibili saranno inviati via posta A/R al domicilio dei creditori oppure al domicilio degli avvocati delegati. Saranno gli stessi avvocati domiciliatari a confermare o meno alla curatela via PEC la volontà di ricevere gli assegni dei creditori assistiti al proprio domicilio.

Nel plico sarà contenuto il modulo da compilare con l’indicazione del codice IBAN e da inviare alla curatela secondo le indicazioni riportate sul modulo stesso.

Per problemi di domicilio postale attenersi a queste indicazioni:
  1. Il creditore rappresentato da un avvocato riceverà il plico:
    1. al proprio domicilio nel caso in cui il proprio avvocato abbia comunicato alla curatela la volontà di NON RICEVERE i plichi dei propri assistiti al proprio domicilio mediante l’invio di una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
      1. Nel caso in cui il creditore ABBIA cambiato domicilio deve comunicare la variazione con il nuovo indirizzo inviando una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
      2. Nel caso in cui il creditore NON ABBIA cambiato domicilio deve attendere il plico al proprio domicilio, comunicato al momento dell’insinuazione.

    1. al domicilio del proprio avvocato nel caso in cui lo stesso abbia comunicato alla curatela la volontà di RICEVERE i plichi dei propri assistiti al proprio domicilio mediante l’invio di una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
      1. Nel caso in cui l’avvocato domiciliatario ABBIA cambiato il proprio domicilio deve comunicare la variazione con il nuovo indirizzo inviando una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
      2. Nel caso in cui l’avvocato domiciliatario NON ABBIA cambiato domicilio deve attendere i plichi al proprio domicilio, comunicato al momento dell’insinuazione.
      3. Nel caso l’avvocato domiciliatario di un creditore residente all’estero:
        1. NON VOGLIA RICEVERE l’assegno dell’assistito, deve inviare una PEC alla curatela con l’indicazione del codice I-BAN dell’assistito, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
        2. VOGLIA RICEVERE l’assegno dell’assistito, deve attendere il plico al proprio domicilio.

  1. Il creditore non rappresentato da un avvocato riceverà il plico al proprio domicilio
    1. Nel caso in cui il creditore ABBIA cambiato il proprio domicilio deve comunicare la variazione con il nuovo indirizzo inviando una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
    2. Nel caso in cui il creditore NON ABBIA cambiato domicilio deve attendere il plico al proprio domicilio, comunicato al momento dell’insinuazione.

  1. Il creditore deceduto a favore di eredi:
  1. nel caso in cui il decesso è stato già comunicato e sono stati forniti i documenti della successione alla curatela con conseguente aggiornamento del piano di stato passivo, se
    1. Il creditore e gli eredi sono rappresentati da un avvocato questi ultimi riceveranno il plico nel quale l’assegno avrà l’importo pari alla quota parte del credito:
      1. ai propri domicili nel caso in cui il proprio avvocato abbia comunicato alla curatela la volontà di NON RICEVERE i plichi dei propri assistiti al proprio domicilio mediante l’invio di una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
        1. Nel caso in cui uno o più eredi abbiano cambiato domicilio ciascun erede deve comunicare la variazione con il nuovo indirizzo inviando una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
        2. Gli eredi che NON hanno cambiato domicilio devono attendere il plico al proprio domicilio, comunicato alla curatela.

      1. al domicilio del proprio avvocato nel caso in cui lo stesso abbia comunicato alla curatela la volontà di RICEVERE i plichi dei propri assistiti al proprio domicilio mediante l’invio di una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
        1. Nel caso in cui l’avvocato abbia cambiato il proprio domicilio deve comunicare la variazione con il nuovo indirizzo inviando una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.

    1. Il creditore e gli eredi non sono rappresentati da un avvocato questi ultimi riceveranno il plico nel quale l’assegno avrà l’importo pari alla quota parte del credito al proprio domicilio
      1. Nel caso in cui uno o più eredi abbiano cambiato domicilio ciascun erede deve comunicare la variazione con il nuovo indirizzo inviando una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
      2. Gli eredi che NON hanno cambiato domicilio devono attendere il plico al proprio domicilio, comunicato alla curatela.
  1. nel caso in cui il decesso è stato comunicato ma non sono stati inviati i documenti alla curatela, se
    1. Il creditore e gli eredi sono rappresentati da un avvocato uno di questi ultimi riceverà il plico nel quale l’assegno avrà l’importo pari al credito del creditore deceduto ed intestato a “eredi sig….”:
      1. al proprio domicilio nel caso in cui il proprio avvocato abbia comunicato alla curatela la volontà di NON RICEVERE i plichi dei propri assistiti al proprio domicilio mediante l’invio di una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
      2. al domicilio del proprio avvocato nel caso in cui lo stesso abbia comunicato alla curatela la volontà di RICEVERE i plichi dei propri assistiti al proprio domicilio mediante l’invio di una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
        1. Nel caso in cui l’avvocato abbia cambiato il proprio domicilio deve comunicare la variazione con il nuovo indirizzo inviando una PEC alla curatela con oggetto “Esecuzione Riparto – Rettifica domicilio” con l’indicazione di tutti i dati necessari, entro e non oltre il 1 agosto 2016.
Sarà cura degli eredi presentarsi in banca con i documenti della successione per riscuotere l’assegno.
    1. Il creditore e gli eredi non sono rappresentati da un avvocato uno di questi ultimi riceverà il plico nel quale l’assegno avrà l’importo pari al credito del creditore deceduto ed intestato a “eredi sig….” al proprio domicilio
Sarà cura degli eredi presentarsi in banca con i documenti della successione per riscuotere l’assegno.
  1. nel caso in cui il decesso non è stato comunicato alla curatela, uno degli eredi riceverà un assegno intestato al creditore deceduto e sarà loro cura andare in banca a riscuotere l’assegno.
Nei casi 2-3, gli eredi devono comunque comunicare alla curatela l’avvenuto decesso, inviare gli atti successori e comunicare poi gli IBAN per gli accrediti.